Con due distinti provvedimenti pubblicati il 31 gennaio l’Agenzia delle Entrate fornisce le regole per l’invio delle domande, sia in relazione al credito d’imposta ZES Unica che per l’agevolazione specifica rivolta alle imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
La finestra per l’invio della comunicazione di accesso al credito d’imposta ZES si aprirà il 31 marzo e ci sarà tempo fino alla fine del mese di maggio. Gli stessi provvedimenti forniscono modulistica e istruzioni per la trasmissione delle comunicazioni integrative, per attestare la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.
La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il credito d’imposta ZES Unica, estendendo l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 15 novembre dell’anno in corso.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese che investono in beni strumentali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, che ricomprende le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
la legge di bilancio 2025 ha esteso l’agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissando a tal fine un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro. Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, nonché attestare successivamente, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025 ha approvato i modelli di comunicazione e ha definito le relative modalità di trasmissione telematica
Attenzione:nel caso in cui si intenda rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, non va presentata la comunicazione integrativa prevista dall’articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024. Come previsto dal comma 1 del citato articolo 1, infatti, la mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall’agevolazione.
L’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, è previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti , indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
L’articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato l’articolo 1 del citato decreto-legge n. 113 del 2024 prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione.
Per l’invio della comunicazione integrativa va utilizzato il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, come aggiornato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 100% (rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024, e resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024).
Attenzione: in attuazione di quanto disposto dal citato decreto-legge n. 113 del 2024:
– non è più possibile presentare le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e non si tiene conto di quelle già presentate;
– non vanno presentate le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto attuativo;
– è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai paragrafi 4 e 5 del provvedimento dell’11 giugno 2024;
– i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa da presentare ai sensi del decreto-legge n. 113 del 2024.
Fonte: https://fasi.eu/it/articoli/approfondimenti/27123-credito-imposta-zes-unica-sud.html#google_vignette
