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FONDO PER LA RICERCA BIOMEDICA

descrizione del bando

Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, compresa la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali nonché’ di tecnologie e di servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.

Il Fondo è stato istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021 (Legge di bilancio 2022),

Per l’attuazione dell’intervento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale, ai sensi dell’articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021 della “Fondazione Enea Tech e Biomedical”, sottoposta alla vigilanza del Ministero stesso ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

beneficiari del bando

IMPRESE NEL SETTORE BIOMEDICO

settori interessati

RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE NEL SETTORE BIOMEDICO

cosa finanzierà

(Modalità di intervento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico) 1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico opera per le finalità di cui all’articolo 2, sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza delle iniziative, attraverso le seguenti modalità di intervento: a) finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della filiera del settore biomedico, attraverso investimenti diretti e indiretti; b) finanziamento e sostegno di attività di ricerca e sviluppo nel settore biomedico; c) creazione di poli di alta specializzazione nel settore biomedico; d) altri interventi a sostegno del settore biomedico, definiti sulla base del piano di attività di cui all’articolo 3, comma 2, approvato dal Ministero, che possono includere la realizzazione di ulteriori forme di collaborazione o partenariato nel settore biomedico, anche attraverso la partecipazione a strutture associative in qualsiasi forma costituite, inclusa quella societaria, messa in rete delle conoscenze e competenze, realizzazione di attività di studio e analisi, attività di promozione dell’ecosistema nazionale e di animazione anche volta all’attrazione di investimenti dall’estero. 2. Qualora funzionale alla maggiore efficacia dell’intervento e tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze del progetto da sostenere, nei limiti di quanto ammesso dalla normativa applicabile, le modalità di intervento di cui al comma 1 possono operare in modo concorrente, con facoltà di ammettere una singola iniziativa a beneficiare delle diverse forme di sostegno ivi previste anche in combinazione tra loro. 3. Indipendentemente dalle modalità di intervento, non sono ammessi al sostegno del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico i soggetti che versino in situazioni di incompatibilità o incapacità a beneficiare delle agevolazioni ovvero a contrattare con la pubblica amministrazione, inclusa l’applicazione di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o il caso di condanna dei legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle ulteriori cause di esclusione previste dalla predetta normativa, ove gli interventi siano adottatati nel quadro della stessa, nonché, in via generale, il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa di settore caso per caso applicabile all’intervento attuato dal Fondo

come

link di riferimento

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_20_ottobre_22_Fondo_Biomedico___Bollinato_signed.pdf


scadenza del bando

IL FONDO OPERA FINO AL 2035

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