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MICROCREDITO B

descrizione del bando

 La Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, con Delibera n. 1266 del 30.11.2018 ha istituito lo Strumento Finanziario “Fondo Microcredito FSE 2014-2020” (in breve anche “Fondo”), mediante il quale erogare prestiti diretti:

– a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno

difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito;

– finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale.

2. Il Fondo, dunque, è rivolto ai soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito ed è articolato in due sezioni:

A. Microcredito A:

B. Microcredito B:

diretto a sostenere l’erogazione di prestiti, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-

 

2020 – Priorità di investimento 9i – Obiettivi specifici 9.7 e 9.1, finalizzati al rafforzamento dell’economia sociale, attraverso la creazione o il sostegno di un’attività economica operante nel terzo settore.

beneficiari del bando

Il Microcredito B ha la finalità di sostenere il rafforzamento dell’economia sociale (Terzo Settore), mediante la creazione di nuove attività economiche o il sostegno di attività economiche esistenti, da parte di imprese sociali ed enti del Terzo Settore, mediante la concessione di microfinanziamenti di importo massimo pari a € 25.000,00 a tasso zero.

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso i soggetti che svolgono o intendano svolgere attività economica nella forma di impresa sociale ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 112/2017 o di Ente del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 117/2017, costituita o da costituirsi, ai sensi dei successivi artt. 4 e 5, in una delle forme di seguito indicate:

– Società di persone;

– Società cooperative;

– Società a responsabilità limitata;

– Società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis codice civile;

– Associazioni;

– Fondazioni.

2. Alla data di inoltro della domanda, i soggetti proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in relazione alla tipologia di iniziativa da candidare:

2.1) consolidamento di un’attività economica esistente

2.1.1) essere iscritti nel Registro delle Imprese ovvero, ove ricorra, nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;

2.1.2) nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017, nel caso di società, associazione e fondazione che svolgono l’attività nel territorio della Regione Basilicata, alla data di presentazione della domanda le stesse devono essere iscritte ad uno dei registri della Regione Basilicata, previsti dalle normative di settore ovvero:

– all’anagrafe delle Onlus,

– nel registro delle Organizzazioni di Volontariato,

– nel registro delle Associazioni di promozione sociale,

– all’Albo Regionale delle Associazioni Culturali,

– all’Albo Regionale delle Cooperative sociali,

– all’Albo Nazionale delle Cooperative sociali.

Per le associazioni e le fondazioni già costituite, che non hanno ancora maturato l’anzianità per l’iscrizione nei relativi registri regionali, nonché per le associazioni e le fondazioni che non svolgono l’attività nel territorio della Regione Basilicata alla data di presentazione della domanda, l’iscrizione al registro regionale di pertinenza, dovrà avvenire entro il termine di cui all’art. 16 comma 1 dell’Avviso, ovvero entro 12 mesi dalla data di erogazione del microcredito.

2.1.3) essere un’impresa sociale o un ente di Terzo Settore così come definiti all’art. 2 del

presente Avviso;

2.1.4) essere titolari di partita IVA ovvero, ove ricorra, titolari di Codice Fiscale;

2.1.5) rientrare nella definizione di microimpresa, così come definita all’art. 2 del presente

Avviso;

2.1.6) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;

2.1.7) ove applicabile, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione straordinaria;

2.1.8) non aver avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbia proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbia presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione. Nel caso di associazioni e fondazioni non riconosciute, tale requisito deve essere posseduto dai membri dell’organo amministrativo;

2.1.9) non essere destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nel caso di associazioni e fondazioni non riconosciute tale requisito deve essere posseduto dai membri dell’organo amministrativo; Fondo Microcredito PO FSE 2014-2020 – Microcredito B



2.1.10) non essere sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis2, 32 ter3e 32 quater4 del codice penale i seguenti soggetti:

a) la totalità dei soci (in caso di società in nome collettivo),

b) la totalità dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),

c) tutti i membri dell’organo amministrativo, il rappresentante legale e i soci di maggioranza (in caso di società a responsabilità limitata semplificata, società a responsabilità limitata),

d) tutti i membri dell’organo amministrativo, il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci (in caso di società cooperative),

e) tutti i membri dell’organo amministrativo e il rappresentante legale (in caso associazioni e fondazioni);

f) l’eventuale direttore Tecnico delle compagini di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e) – ove previsto;

2.2) creazione di una nuova attività economica (costituenda società di persone, costituenda società cooperativa, costituenda società a responsabilità limitata semplificata, costituenda società a responsabilità limitata, costituenda associazione e costituenda fondazione) nella forma di impresa sociale o ente di Terzo Settore, così come definiti all’art. 2 del presente Avviso:

2.2.1) la totalità dei soggetti proponenti (soci della costituenda società e/o associazione e/o fondazione) abbiano compiuto 18 anni e siano residenti in Basilicata;

2.2.2) la totalità dei soggetti proponenti che ricopriranno compiti nell’organo amministrativo della costituenda società e/o associazione e/o fondazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non siano sottoposti ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32 bis 5, 32 ter6 e 32 quater7 del codice penale;

b) non abbiano avuto protesti per assegni e/o cambiali negli ultimi cinque anni, salvo che abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di cancellazione, ovvero, in casi di accertata erroneità, qualora sia già stata avviata la procedura di cancellazione;

2.2.3) la maggioranza numerica dei soggetti proponenti che detengono la maggioranza delle quote della costituenda società siano rappresentati da soggetti svantaggiati – secondo la definizione di cui all’art. 2 dell’Avviso – nel caso di costituende società di persone, società a responsabilità limitata semplificata e società a responsabilità limitata. In caso di costituenda società cooperativa e/o associazione e/o fondazione, il requisito di lavoratore svantaggiato deve essere posseduta solo dalla maggioranza numerica dei proponenti.

3. Non possono presentare domanda i soggetti proponenti che:

– hanno ottenuto agevolazioni sui precedenti Avvisi Pubblici per la erogazione di Microcrediti della Regione Basilicata e che non siano in regola con il rimborso delle rate;

– sono stati ammessi al microcredito di cui al presente Avviso o all’Avviso Microcredito A.

4. Possono beneficiare del finanziamento di cui al presente Avviso i destinatari finali nei cui confronti non è

pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.

159/2011, e rispetto ai quali non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.

67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (rispetto della normativa antimafia). Tale verifica è propedeutica

all’erogazione del finanziamento come precisato all’art. 14 comma 9 dell’Avviso.

5. L’unità locale in cui realizzare l’investimento deve essere ubicata in Basilicata. La verifica della

disponibilità dell’immobile è propedeutica alla concessione del finanziamento come precisato all’art. 14

commi 3 e 4 dell’Avviso.

6. Fino alla effettiva istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 45 del D. Lgs. 117/2017),

in considerazione dei termini fissati dall’art. 14 della L.R. 22/1988 per l’iscrizione al relativo registro

regionale, le Associazioni Culturali non potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal presente

Avviso per la creazione di una nuova attività economica, di cui alla precedente lettera B), pertanto alle

stesse è preclusa la possibilità di presentare la domanda.



 



settori interessati

SETTORI INTERESSATI

1. Le imprese sociali e gli Enti del Terzo Settore dovranno esercitare rispettivamente l’attività di cui all’art. 2 del D. Lgs 112/2017 e dell’art. 5 del D. Lgs 117/2017 e rientranti in uno dei Codici di Attività ATECO ISTAT 2007 riportati nell’Allegato A al presente Avviso.

2. Il Microcredito potrà finanziare esclusivamente progetti connessi allo svolgimento di un’attività economica – così come definita all’art. 2 ( attività economica: attività diretta all’offerta di beni e/o di servizi in un determinato mercato nel rispetto delle regole di concorrenza)- svolta o da svolgere dal soggetto proponente; la sussistenza di tale requisito sarà verificata dal Soggetto Gestore in sede di istruttoria sulla base delle informazioni fornite nella domanda e nella documentazione allegata.

3. Non sono concedibili, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, aiuti alle imprese che operano nei seguenti settori:

a) della pesca e dell’acquacoltura; disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai Regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i. quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti

acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii. quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a

produttori primari;

d) del trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi limitatamente agli aiuti destinati all’acquisto di veicoli;

e) del settore carboniero.

4. Sono escluse:

a) Le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

b) le attività subordinate all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione;

c) le attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;

d) le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92) e la pornografia;

e) le attività di commercio di armi e munizioni;

f) le attività del settore informatico direttamente e specificatamente connesse alle attività escluse, di cui ai precedenti punti c), d) ed e).

 



cosa finanzierà

Sono finanziabili le iniziative da realizzare in Basilicata finalizzate alla creazione di un’attività economica operante nel Terzo Settore oppure al consolidamento di un’attività economica già esistente operante nel Terzo Settore.

2. Le iniziative del Terzo Settore da creare o consolidare devono avere una delle seguenti forme giuridiche:

a) Impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm.ii.;

b) Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii che svolgano stabilmente attività economica nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

3. Nel caso di creazione di una nuova attività economica di cui all’art. 3 comma 2 punto 2.2) dell’Avviso, i soggetti proponenti dovranno costituire la società e/o l’associazione e/o la fondazione in una delle forme previste dall’art. 3, comma 1 dell’Avviso nel rispetto delle quote e dei ruoli indicati in fase di candidatura, prima dell’adozione della delibera di concessione del finanziamento come precisato al successivo art. 14 .

 



come

1. La dotazione finanziaria del Fondo destinata alla misura Microcredito B, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, è pari a complessivi € 10.000.000,00 di cui:

– € 8.000.000,00 nell’ambito della Priorità 9i, Obiettivo Specifico 9.7, volto al “Rafforzamento dell’economia sociale”,

– € 2.000.000,00 nell’ambito della Priorità 9i, Obiettivo Specifico 9.1, volto alla “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”, destinata esclusivamente alla “creazione di una nuova attività economica” di cui all’art. 3 comma 2 punto 2.2) del presente Avviso.

2. La dotazione finanziaria complessiva e la ripartizione di cui al precedente comma 1 potrà essere soggetta a successiva modifica da parte dell’Amministrazione Regionale.

3. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di implementare la dotazione finanziaria con ulteriori fondi che, a qualsiasi titolo, si rendessero successivamente disponibili.

4. Le risorse saranno versate nel Fondo, nelle modalità previste nell’accordo di Finanziamento, ovvero a stati di avanzamento in relazione all’effettivo utilizzo delle risorse erogate ai Destinatari Finali.

 



scadenza del bando

* fino ad esaurimento fondi.

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