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Avviso pubblico finalizzato per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse ( PNRR, M2C2 Investimento 3.1 Produzione in aree industriali dismesse”

descrizione del bando

  Avviso  finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR. 2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria e l’ambito territoriale di riferimento nonché i Soggetti beneficiari, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili ai sensi della Sezione 2.5 del Temporary Framework Russia-Ucraina. L’Avviso definisce, altresì, la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo ai medesimi Soggetti beneficiari, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile e necessario per l’attuazione dell’Investimento  

beneficiari del bando

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso, le imprese di tutte le dimensioni che intendono realizzare gli interventi di cui all’articolo 5 e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1: a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l’impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l’impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell’impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa; d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi; e) non sono soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del Temporary Framework Russia-Ucraina; f) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell’Appendice A. 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese: a) che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della domanda, un decreto di estinzione dei reati; c) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, ivi compreso il soggetto capofila e previa indicazione dello stesso. 4. I progetti congiunti di cui al comma 3 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; b) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con l’Ufficio Energia della Direzione Generale dell’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata. 5. La presenza di tutti i requisiti di cui al comma 1 e 2 è dichiarata dal soggetto proponente nell’ambito della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero, nel caso di progetti congiunti, dal soggetto capofila nell’ambito della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1, e dagli altri soggetti partecipanti al progetto congiunto nell’ambito della dichiarazione resa secondo il format di cui all’Appendice A.2. 

settori interessati

cosa finanzierà

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso ammontano a euro 18,5 M€, a valere sulla dotazione finanziaria attribuita dal Ministero alla Regione Basilicata ai sensi dell’articolo 4 del decreto del 21.10.2022, per l’attuazione dell’Investimento 3.1. 

come

Fermo restando la finalità di cui all’articolo 2, comma 1, gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti: a) uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno; b) uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica. 2. Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato: a) essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile; b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; c) essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026 se antecedente; d) il Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l’Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n. 1, n. 2 e n. 5; e) prevedere l’installazione nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest’ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell’elettrolizzatore stesso. Qualora l’area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1; f) prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore; g) prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all’intero impianto, ovvero all’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari; h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a); i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono: i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti; ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b); j) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241; k) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all’articolo 21, comma 3; l) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14; m) non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti. Articolo 

scadenza del bando

24/02/2023 23:59:59

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