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Seconda Fase Piano di Attuazione Regionale “GARANZIA GIOVANI IN BASILICATA” AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI

descrizione del bando

L’istituto del tirocinio è disciplinato in Basilicata dalle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017, pubblicata sul BURB n. 45 del 16 novembre 2017 (di seguito Linee Guida). Con la seconda fase del PAR Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Basilicata intende favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio (Mis.5 -Tirocini extracurriculari) quale misura di politica attiva. Il finanziamento del presente Avviso è complessivamente pari a €.7.559.148,00 di cui €.3.367.328,00 a valere sull’Asse 1 PON IOG ed €.4.191.820,00 a valere sull’Asse 1 Bis (Asse di finanziamento indirizzato alla realizzazione interventi di contrasto alla disoccupazione giovanile nelle Regioni meno sviluppate e in transizione rivolto anche ad un target di giovani non NEET fino ai 35 anni di età).

beneficiari del bando

giovani e imprese

I tirocini oggetto del presente Avviso sono destinati esclusivamente:
1. ai giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non
lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale;
2. ai giovani non NEET di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi
alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Basilicata;
I giovani NEET di cui al punto 1 oltre airequisiti anagrafici di cuisopra, devono possedere anche iseguenti
requisiti:
– essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e
dell’art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del
28/03/2019);
– non frequentare un regolare corso di studi;
– non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.
I giovani non NEET di cui al punto 2 oltre ai requisiti anagrafici di cui sopra, devono possedere anche i
seguenti requisiti:
– essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art.19 del D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 e
dell’art.4 comma 15-quater del D.L. n.4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n.26 del
28/03/2019);
14
– essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell’Asse 1 bis1
.
Non possono fruire della Misura oggetto del presente Avviso i giovani che:
1. abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici, presso il
medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;
2. abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il
medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione deltirocinio;
3. abbiano con il titolare dell’impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai sensi della
nota del Ministero del Lavoro n.7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni. A tal proposito, gli
Operatori acquisiranno un’apposita autodichiarazione, redatta ai sensi del DPR n.445/2000 e
ss.mm.ii, con la quale i destinatari ed i titolari dei soggetti ospitanti dichiarano la presenza/assenza
di vincoli parentali reciproci sino al III grado e affini.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente paragrafo si rinvia alle Linee guida beneficiari del PAR
Garanzia Giovani

Per l’attuazione della Misura 5 si individuano quali beneficiari i Soggetti promotori, così come individuati dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017 e che hanno la possibilità di agire ai sensi dell’avviso operatori.

 

 

settori interessati

t  I datori di lavoro, pubblici o privati, che possiedono i requisiti indicati nelle Linee Guida (art.5) approvate con D.G.R. n.1130/2017 possono ospitare un tirocinio. Ilsoggetto ospitante nomina il tutor del tirocinante, scegliendolo nel rispetto dei criteri indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130/2017, per l’esecuzione di tutte le attività ivi previste e per garantire il 1 Per Regioni meno sviluppate si intendono Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia; per Regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise e Sardegna 15 raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio. Le Linee Guida prevedono che il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili sia correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio). In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di: a) n.1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio; b) n.2 due tirocinanti per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato compreso tra sei e venti; purché nel caso di contratti a tempo determinato la data di inizio degli stessi sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio; c) 10% del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato presenti nella unità operativa avente non più di 20 dipendenti. Il calcolo e effettuato applicando l’arrotondamento all’unita superiore. È ricompreso il computo dei lavoratori a tempo determinato purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio. Le Linee Guida dispongono per ilsoggetto ospitante l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo minimo mensile lordo di tale indennità è fissato in €.500,00 oppure nel caso di tirocinio svolto da soggetti disabili è pari a €.700,00. Ai fini del presente Avviso la soglia massima dell’indennità mensile è pari ad €.500,00 di cui €.300,00 a carico del PON IOG ed €.200,00, a carico delsoggetto ospitante oppure è pari ad €.700,00, di cui €.500,00 a carico del PON IOG ed €.200,00, a carico del soggetto ospitante, per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate (come definite al paragrafo 1 letto E) delle Linee Guida Tirocini di cui all’Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017). L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. Ai fini del presente Avviso, l’indennità è corrisposta con il contributo finanziario del PAR Basilicata Garanzia Giovani previo accertamento della avvenuta erogazione della quota che resta a carico del soggetto ospitante. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier Individuale, in conformità al modulo in Allegato G è rilasciata al tirocinante un’Attestazione finale, firmata dalsoggetto promotore e dalsoggetto ospitante. Aisensi dell’art.14 punto 3 delle Linee Guida ai fini del rilascio dell’attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% delle ore di attività formativa originariamente previste.

cosa finanzierà

Ai sensi delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017, il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. Pertanto, al fine di promuovere e sostenere l’attivazione di tirocini in favore dei giovani iscritti al Programma, il PAR Garanzia Giovani Seconda Fase riconosce al tirocinante: a) un importo pari ad €.300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere sul PAR Basilicata a parziale copertura della indennità di partecipazione minima prevista dalle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento. I restanti €.200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante. b) Un importo a copertura dell’indennità pari ad €.500,00 mensili per massimo di 12 mesi, per i tirocini rivolti a soggetti disabili e persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/91, a valere sul PAR Basilicata I restanti €.200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante. I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico del soggetto ospitante. È inoltre riconosciuta al soggetto promotore del tirocinio una remunerazione di premialità per ogni giovane tirocinante, variabile in relazione alla fascia di profiling secondo i parametri di seguito indicati: a) Basso: €.200; b) Medio basso: €.300; c) Medio Alto: €.400; 20 d) Alto: €.500. La classificazione del profiling è parametrata sulla base di quanto stabilito dal Decreto n.313/2019, nelle quattro fasce che misurano la distanza dal mercato del lavoro in termini di occupabilità. L’attribuzione del giovane alla fascia è effettuata dall’ANPAL sulla base delle informazioni fornite dal giovane e trasmesse dall’operatore responsabile della sua presa in carico. Il riconoscimento della premialità al soggetto promotore è subordinata alla presentazione della documentazione indicata nelle Linee guida dei Beneficiari del PAR Garanzia Giovani. Si ricorda inoltre che, ai sensi delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130/2017, se il soggetto ospitante è una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n.92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa può essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel precedente esercizio finanziario e nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

come

1. Ammontare del contributo finanziario Ai sensi delle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento, approvate con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017, il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. Pertanto, al fine di promuovere e sostenere l’attivazione di tirocini in favore dei giovani iscritti al Programma, il PAR Garanzia Giovani Seconda Fase riconosce al tirocinante: a) un importo pari ad €.300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere sul PAR Basilicata a parziale copertura della indennità di partecipazione minima prevista dalle Linee Guida in materia di tirocini di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento. I restanti €.200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante. b) Un importo a copertura dell’indennità pari ad €.500,00 mensili per massimo di 12 mesi, per i tirocini rivolti a soggetti disabili e persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/91, a valere sul PAR Basilicata I restanti €.200,00 mensili spettanti al tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante. I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi) sono a carico del soggetto ospitante. È inoltre riconosciuta al soggetto promotore del tirocinio una remunerazione di premialità per ogni giovane tirocinante, variabile in relazione alla fascia di profiling secondo i parametri di seguito indicati: a) Basso: €.200; b) Medio basso: €.300; c) Medio Alto: €.400; 20 d) Alto: €.500.

scadenza del bando

31 dicembre 2023 0re 23,59,59

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