In caso di infortunio sulla sospensione decide sempre l’ispettorato competente. Domanda provvisoria via Pec per lavorare nei cantieri fino al 31 ottobre.
Stop della patente a discrezione dell’ispettore. Infatti, in ogni caso d’infortunio, mortali o meno dei lavoratori, decide sempre l’ispettorato territoriale competente se sospendere la patente a crediti del datore di lavoro, che sia ritenuto responsabile almeno di colpa grave dell’infortunio (o al delegato dal datore di lavoro o al dirigente).
Lo precisa l’Inl nella circolare n. 4/2024, che illustra il dm n. 132/2024, in GU n. 221/2024, con il regolamento della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili dell’edilizia, al via dal prossimo 1° ottobre. In attesa del portale, già da ieri si può inviare un modello, via pec, che permettere di lavorare nei cantieri fino al 31 ottobre, con obbligo di presentare la domanda vera e propria per poter lavorare dal 1° novembre.
Più sicurezza sul lavoro
Tutto pronto (o quasi) per la messa in opera della c.d. patente a crediti, al fine di rafforzare il contrasto del lavoro nero e incrementare la sicurezza sul lavoro (da gennaio a luglio sono decedute nei cantieri 577 persone, 18 in più rispetto allo stesso periodo del 2023). Dal 1° ottobre, imprese e lavoratori autonomi dovranno possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili, a eccezione di quanti effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. Secondo la Cgia di Mestre sono 832.500 le imprese edili interessate, il 54,9% (457mila) costituite da imprese individuali, il 32,9% da società di capitali (274mila) e il 9,3% da società di persone (77.300).
È sufficiente la domanda
La patente, in formato digitale, viene rilasciata a domanda, in presenza di determinati requisiti da autocertificare (art. 46 del dpr n. 445/2000) e attestare mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 del dpr n. 445/2000). La domanda si presenta sul portale dell’Inl, con modalità in parte differenti a seconda che si tratti di soggetti italiani, europei o extraue.
Il regolamento precisa che, in attesa del rilascio della patente (dunque a domanda presentata), si può svolgere attività nei cantieri, salvo diversa comunicazione notificata dall’Inl. In questa prima fase, l’Inl stabilisce che non occorre presentare domanda, ma un modello (allegato alla circolare), via pec, che consentirà di operare fino al 31 ottobre e che vincola a presentare la domanda vera e propria una volta attivo il portale. Dal 1° novembre, non sarà più possibile lavorare in forza del solo invio per pec del modello Inl, ma solo se risulterà presentata la domanda online.
La sospensione a tre condizioni
Nella versione finale, il regolamento disciplina due ipotesi di stop cautelare della patente come nelle precedenti versioni. Tuttavia, c’è una novità: in entrambe le ipotesi è necessario il placet dell’ispettorato territoriale del lavoro, autorizzato all’adozione del relativo provvedimento.
La prima ipotesi disciplina lo stop obbligatorio: quando nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. Il regolamento precisa che la sospensione è obbligatoria “salva diversa valutazione dell’ispettorato adeguamento motivata” che, precisa l’Inl, può verificarsi nel caso in cui, dalla cessazione dell’attività in corso, derivino situazioni di grave rischio per lavoratori o terzi; in tal caso, pertanto, l’ispettorato ha facoltà di non adottare la sospensione.
La seconda ipotesi riguarda i casi di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile sempre al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente e sempre a titolo di colpa grave. In questi casi il provvedimento di stop può essere adottato se le esigenze cautelari non sono soddisfatte tramite altre soluzioni (tra cui l’analogo provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa).